Differenziazione tra gestione patrimoniale e attività lavorativa autonoma
In Svizzera, i guadagni di capitale provenienti da patrimonio privato possono essere esenti da imposte, a meno che non derivino da un'attività autonoma.

In Svizzera, la plusvalenza risultante dalla cessione di patrimonio privato è esente da imposta, finché avviene nell'ambito della gestione del patrimonio. Tuttavia, in determinate condizioni, può anche essere classificata come attività lavorativa autonoma. Se questo è il caso, sulla plusvalenza si deve l'imposta sul reddito.
Le norme giuridiche
Secondo l'art. 16 comma 3 della Legge federale sull'imposta diretta federale (DBG), una plusvalenza realizzata dalla cessione di patrimonio privato è esente dall'imposta sul reddito. Questo però solo finché avviene nell'ambito della gestione del patrimonio. Se si giunge alla conclusione che si tratti di un'attività lavorativa autonoma, sulla plusvalenza realizzata si deve l'imposta sul reddito (Art. 18 comma 2 DBG). In questo caso, non importa se l'attività lavorativa autonoma sia principale o secondaria. È altresì irrilevante se l'attività lavorativa autonoma sia temporanea o permanente.
I criteri di distinzione
La distinzione tra gestione del patrimonio privato e attività lavorativa autonoma può essere difficile. Il Tribunale Federale ha definito nella sua giurisprudenza come attività lavorative autonome quelle in cui si partecipa: