Società di persone: patrimonio commerciale o privato?

Il Tribunale federale valuta i titoli di perdita controversi di una società di persone come patrimonio aziendale, contrariamente a una decisione cantonale.

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2018
Società di persone: patrimonio commerciale o privato?
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Il Tribunale amministrativo del Cantone Glarona ha qualificato come patrimonio privato beni patrimoniali che per anni erano stati valutati come patrimonio aziendale di una società di persone, poiché ha visto nella cessione dei beni patrimoniali un'evasione fiscale. Il Tribunale federale ha obiettato.

Nella sentenza del 25 aprile 2017 (2C_41/2016, 2C_42/2016) il Tribunale federale si è occupato della questione se un'autorità fiscale cantonale potesse qualificare come patrimonio privato i beni patrimoniali di un'impresa che si era trasferita, precedentemente attribuiti al patrimonio aziendale da un altro cantone per anni. Nel caso in questione, A. è socio della società in accomandita X. Questa era domiciliata nel Cantone Schwyz fino al 2011 e da allora ha sede nel Cantone Glarona. Nel gennaio 2013, A. ha dichiarato per X. un patrimonio netto di 399'388 Fr. per il periodo fiscale 2011. Poco dopo, l'ufficio delle imposte di San Gallo ha informato l'amministrazione fiscale di Glarona che nel patrimonio netto della X. erano inclusi titoli di perdita del valore di 100'000 Fr. introdotti da A. come apporto di capitale. Di conseguenza, l'amministrazione fiscale di Glarona ha trattato questi titoli di perdita nell'impianto definitivo come patrimonio privato, poiché non vi era alcuna connessione con l'attività della X. A. ha affermato che l'assegnazione dei titoli di perdita al suo patrimonio privato violava la fiducia e la buona fede (Art. 9 BV), poiché l'amministrazione fiscale era vincolata alle decisioni di valutazione definitive degli anni precedenti. Negli anni precedenti, le autorità fiscali di Schwyz avevano assegnato i titoli di perdita al patrimonio aziendale, poiché A. li aveva dichiarati così. E anche le autorità di Glarona avevano fatto lo stesso per il periodo fiscale 2010. Il Tribunale federale ha respinto ciò e ha stabilito che l'autorità fiscale, nel corso di ogni nuova valutazione di un contribuente, può esaminare e valutare completamente sia la situazione fattuale che quella legale. L'autorità fiscale è vincolata solo se esiste una qualificazione accettata per lungo tempo in condizioni immutate, il che qui non era il caso, poiché era solo la seconda volta che veniva valutato nel Cantone Glarona. E le decisioni di assegnazione di un altro cantone devono essere adottate solo se basate su un'indagine approfondita, il che qui non era il caso. La corte di primo grado ha assegnato i titoli di perdita al patrimonio privato, poiché non sono stati emessi nel nome e per conto della X. Inoltre, la X. non era mai apparsa come creditrice nei confronti dei due debitori e non aveva mai operato come agenzia di riscossione in precedenza.

A differenza di quanto avviene per esempio con una società per azioni, in una società di persone come la società in accomandita non esiste un patrimonio aziendale della società di persone, ma solo un patrimonio aziendale del singolo socio. Il patrimonio del socio deve quindi essere distinto in patrimonio privato e patrimonio aziendale. Secondo l'Art. 18 Abs. 2 DBG, appartengono al patrimonio aziendale tutti i beni patrimoniali che servono interamente o principalmente all'attività imprenditoriale indipendente. Se un bene patrimoniale serve a tale scopo viene determinato in ultima analisi solo dalla volontà della persona fiscale. Tuttavia, secondo il Tribunale federale, un'inclusione nel bilancio aziendale è un forte indizio. Nel caso in questione, A. aveva ceduto i titoli di perdita alla X. e li aveva dichiarati nel bilancio della X., motivo per cui il Tribunale federale li ha infine considerati come patrimonio aziendale. Non si è discusso se i titoli di perdita fossero stati registrati a un valore troppo alto. Il Tribunale federale ha deciso di accogliere il ricorso e di rinviarlo alla corte di primo grado per una nuova valutazione.

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