Scioglimento e liquidazione di una società per azioni
La liquidazione di una società per azioni conduce generalmente alla liquidazione, che comprende la distribuzione del patrimonio regolata per legge e la cancellazione dal registro delle imprese.

Con la dissoluzione di una società per azioni (AG), questa di solito entra in liquidazione, durante la quale l'attivo viene liquidato e la società cancellata dal registro di commercio. Per una distribuzione anticipata dell'attivo è necessario una relazione di revisione da parte di un esperto revisore.
Motivi di scioglimento
Una società per azioni può essere sciolta secondo l'art. 736 CO in base agli statuti, per decisione dell'assemblea generale, per l'apertura del fallimento, per sentenza del giudice e negli altri casi previsti dalla legge. Con lo scioglimento di una AG, questa entra di solito in liquidazione. Uno scioglimento senza liquidazione rappresenta un'eccezione e avviene in caso di fusione, acquisizione da parte di una corporazione di diritto pubblico o trasformazione in una GmbH.
Liquidazione formale e fattuale
Si distingue tra liquidazioni formali e fattuali. Una liquidazione aziendale formale consiste nello scioglimento, nella liquidazione del patrimonio e nella cancellazione della società dal registro di commercio secondo le normative legali. Nella liquidazione fattuale invece si verifica una disinvestimento dell'operato aziendale senza che sia necessariamente convocata un'assemblea generale, effettuato un avviso ai creditori, rispettato l'anno di blocco o richiesta la cancellazione nel registro di commercio. La liquidazione formale richiede quindi uno scioglimento previo della AG, mentre nella liquidazione fattuale uno scioglimento potenziale avviene solo a posteriori.
Distribuzione anticipata del patrimonio
In caso di scioglimento con liquidazione, il patrimonio può essere distribuito secondo l'art. 745 II CO al più presto un anno dopo il terzo avviso ai creditori. Tuttavia, la legge offre un'eccezione: una distribuzione può avvenire già dopo tre mesi se un esperto revisore certificato conferma che i debiti sono stati pagati e che, secondo le circostanze, può essere presupposto che non sussistano interessi di terzi a rischio (art. 745 III CO).
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