Riscossione delle tasse - Limiti nella Costituzione Federale
I principi fondamentali della sovranità fiscale in Svizzera proteggono i diritti dei cittadini e garantiscono una tassazione equa secondo la Costituzione federale.

I principi fondamentali della sovranità fiscale garantiscono una certa equità dello Stato nella riscossione delle tasse. Essi proteggono i cittadini. Una violazione di questi principi può essere contestata presso i tribunali.
La base del sistema fiscale svizzero è costituita dai principi fondamentali della sovranità fiscale ancorati nella Costituzione Federale (BV). Con sovranità fiscale si intende la possibilità legale e fattuale di Confederazione, Cantoni e Comuni di riscuotere tasse. Una serie di principi limitano questa sovranità fiscale e stabiliscono standard minimi che le comunità devono osservare nell'emanazione delle leggi fiscali.
Principio di uguaglianza giuridica (Art. 8 BV): Nel redigere le leggi (fiscali), deve essere rispettato il principio di uguaglianza giuridica. L'uguaglianza giuridica è violata se si verifica un trattamento disuguale non giustificato in termini sostanziali sia nella legislazione che nell'applicazione delle leggi. L'aspetto più importante del principio di uguaglianza legale in materia fiscale è la tassazione secondo la capacità economica.
Divieto di arbitrarietà (Art. 9 BV): Il divieto di arbitrarietà mira a garantire un minimo di equità delle autorità statali nel trattamento delle persone. Questo comando proibisce l'emanazione di leggi irragionevoli o prive di senso e l'applicazione manifestamente arbitraria della legge.
Principio della libertà di credo e di coscienza (Art. 15 BV): Hai pagato le tasse ecclesiastiche? O forse hai lasciato la comunità della chiesa proprio a causa di queste tasse? – Allora sei già venuto in contatto con il principio della libertà di credo e coscienza. Da questo principio deriva il fatto che solo le persone che appartengono a una determinata comunità religiosa devono pagare tasse a essa. Chi non ha una confessione, quindi, non deve pagare tasse ecclesiastiche.
Principio della libertà economica (Art. 27 BV): Le disposizioni fiscali non devono danneggiare la libertà economica. Ai Cantoni è ad esempio vietato introdurre tasse speciali sulle attività commerciali. È fondamentalmente vietato allo Stato influenzare il libero mercato. La tassazione speciale causerebbe una svantaggio competitivo per le imprese domiciliate nel Cantone interessato, impedendo una competizione equa con le aziende di altri Cantoni.
Principio della garanzia della proprietà (Art. 26 BV): Il principio della garanzia della proprietà vieta l'introduzione di una cosiddetta "tassazione confisca". Ciò avviene quando la tassa riduce sostanzialmente il patrimonio o impedisce la formazione di nuovo patrimonio.
Divieto di doppia imposizione intercantonale (Art. 127 comma 3 BV): Questo principio stabilisce che una persona non può essere tassata sullo stesso oggetto fiscale, nello stesso periodo, in più cantoni contemporaneamente. Una persona, per esempio, non deve pagare tasse sul suo reddito contemporaneamente nei cantoni di Zurigo e San Gallo. La BV consente anche alla Confederazione di prendere misure contro questa doppia imposizione intercantonale. Finora, tuttavia, non è stata emanata alcuna legge in proposito, ma esiste una vasta giurisprudenza della Corte federale.
Divieto di agevolazioni fiscali ingiustificate (Art. 129 comma 3 BV): I cantoni sono in continua competizione e hanno un incentivo a fissare le tasse a un livello inferiore rispetto agli altri cantoni. Così facendo aumentano le possibilità di attirare persone e imprese solvibili (anche dall'estero) a stabilirsi nel cantone. Il divieto di agevolazioni fiscali ingiustificate garantisce che i cantoni non offrano vantaggi ingiustificati per attirare contribuenti. Finora, però, la Confederazione non ha ancora dovuto intervenire perché i cantoni hanno creato il "Concordato sull'esclusione degli accordi fiscali".
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