Pagamento in capitale come contributo di mantenimento
Scopri come i contributi di mantenimento regolari e i pagamenti di capitale una tantum vengono trattati fiscalmente.

I contributi di mantenimento vengono pagati regolarmente o irregolarmente per coprire i bisogni correnti e non devono causare un aumento di patrimonio per il beneficiario. Tuttavia, i pagamenti di capitale non rientrano in questa categoria, anche se utilizzati a scopo di mantenimento.
Quando un matrimonio fallisce, spesso si deve il mantenimento post-matrimoniale. Dal punto di vista fiscale, i pagamenti di mantenimento possono essere dedotti dal reddito di chi paga e aggiunti al reddito di chi riceve. Come tali contributi di mantenimento ai sensi della legge fiscale, si considerano i contributi di mantenimento e supporto pagati regolarmente o irregolarmente per coprire i bisogni correnti e che non causano un aumento di patrimonio per il beneficiario. I pagamenti di capitale, invece, non rientrano, poiché causano un aumento di patrimonio, indipendentemente dal fatto che siano utilizzati per scopi di mantenimento.
Il Tribunale federale ha sentenziato il 10 agosto 2017 (2C_567/2016, 2C_568/2016) su un caso che riguardava un contribuente nel Canton Ginevra. I coniugi A.A. e B.A. hanno effettuato la loro separazione di fatto nel 2008. Avevano concordato che la moglie prelevasse i mezzi di sostentamento per i suoi figli e per sé stessa autonomamente da un conto dotato di 306'832 Fr., lodato dal suo marito. Era quindi in questione se questi fossero contributi di mantenimento imponibili secondo l'art. 23 lett. f DBG o capitale esente da tasse secondo l'art. 24 lett. e DBG. Le istanze precedenti hanno stabilito che la moglie non aveva fonti di reddito proprie e quindi si doveva presumere che l'importo sul conto appartenesse ai guadagni o al patrimonio privato di suo marito. Quindi, non spettava a lei, anche se aveva una procura sul conto.
Se potesse dimostrare, ai sensi dell'art. 200 del Codice civile svizzero, che i fondi le appartengono, gli importi prelevati dal conto rappresenterebbero prelievi di capitale esenti da tasse. D'altra parte, il marito esprimeva la sua volontà di dedicare questi fondi al mantenimento di sua moglie e dei suoi figli. Attraverso questa disposizione patrimoniale, era stata effettuata una singola erogazione di capitale a scopo di mantenimento ai sensi dell'art. 163 del Codice civile svizzero.
Il Tribunale federale ha accolto il ricorso, lasciando aperta la questione se la prestazione di capitale nel 2008 fosse tassabile secondo il diritto cantonale o meno. Ha rinviato il caso per una nuova valutazione alla corte inferiore.
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