Il nuovo diritto sulla tassazione alla fonte entra in vigore nel 2021 - Parte 2

Dal 1° gennaio 2021 si applicano nuove regole per la ritenuta alla fonte in Svizzera - scopri tutto ciò che è importante nella nostra serie.

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Il nuovo diritto sulla tassazione alla fonte entra in vigore nel 2021 - Parte 2
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Il 1 gennaio 2021 entra in vigore il nuovo diritto di tassazione alla fonte. Nella serie di articoli sulla revisione della legge di tassazione alla fonte, scoprirete tutto ciò che dovete sapere sulle novità. Nella seconda parte della serie spieghiamo quali lavoratori dipendenti sono soggetti alla tassazione alla fonte e come viene determinato l'ammontare della tassa alla fonte.

Il 1 gennaio 2021 entrano in vigore le nuove disposizioni sulla tassazione alla fonte in Svizzera con la Legge federale sulla revisione della tassazione alla fonte del reddito da lavoro. I dettagli della nuova normativa sono riportati nel Circolare n. 45 dell'ESTV ai dipartimenti fiscali cantonali.

Lavoratori tassati alla fonte

Cosiddetti tassati alla fonte sono i lavoratori dipendenti per i redditi derivanti dal rapporto di lavoro, che sono pagati dal debitore della prestazione tassabile. Detto in termini semplici, la tassa alla fonte si applica quindi sui redditi che un lavoratore straniero riceve da un datore di lavoro svizzero. Praticamente non fa differenza se una persona soggetta a tassazione alla fonte risiede in Svizzera o all'estero.

Cosa si intende per «lavoratore», «debitore della prestazione tassabile» o «residenza»? – Leggete la prima parte della serie.

Lavoratori residenti in Svizzera

I lavoratori senza permesso di stabilimento (permesso C) che risiedono in Svizzera sono generalmente soggetti alla tassazione alla fonte per i redditi da lavoro dipendente. Questa regola non si applica tuttavia ai coniugi che vivono in un matrimonio non separato, se uno dei due è cittadino svizzero o possiede un permesso di stabilimento e risiede in Svizzera.

Esempio: A., residente a Zurigo senza permesso di stabilimento, deve pagare la tassa alla fonte sul suo reddito dal datore di lavoro svizzero. Tuttavia, la tassazione alla fonte non si applica se A. è sposato con B., residente in Svizzera, che possiede un permesso di stabilimento qui (permesso C).

Lavoratori residenti all'estero

Indipendentemente dalla cittadinanza o dal permesso di soggiorno, un lavoratore residente all'estero è soggetto alla tassazione alla fonte per i suoi redditi da lavoro e sostitutivi da parte di un debitore della prestazione tassabile. Questa disposizione riguarda principalmente i frontalieri, i pendolari settimanali e i soggiornanti a breve termine.

Esempio: C. vive a Costanza e lavora presso un'azienda svizzera a St. Gallen. È quindi un frontaliero. Indipendentemente dal fatto se C. abbia generalmente la cittadinanza svizzera o un permesso di stabilimento in Svizzera, è soggetto alla tassazione alla fonte in Svizzera.

Prestazioni tassabili e tariffe

Sono soggetti alla tassazione alla fonte i redditi (lordi) da rapporto di lavoro, inclusi, oltre al salario ordinario, prestazioni speciali (ad es. compensazione per straordinari), indennità salariali (ad es. assegni familiari) o premi. La lista delle prestazioni coperte è ampia e definita nella circolare. Il calcolo dell'imposta dovuta avviene sulla base di codici tariffari che tengono conto delle circostanze personali della persona soggetta a tassazione alla fonte. Nell'ambito dei codici tariffari sono considerati, ad esempio, lo stato civile (celibe, sposato, divorziato), la presenza di figli a carico o il paese d'origine (tariffe per frontalieri da Germania e Italia).

Fonte: Circolare 45 ETSV

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