Imposta sul reddito Parte II – Le tipologie di reddito

L'imposta sul reddito in Svizzera comprende sia entrate regolari che una tantum, con linee guida chiare per i redditi tassabili e quelli esenti da tasse.

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2022
Imposta sul reddito Parte II – Le tipologie di reddito
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Sono soggetti all'imposta sul reddito tutti i redditi una tantum e ricorrenti. Poiché non è sempre facile per i contribuenti valutare se i loro introiti sono imponibili, il legislatore ha definito categorie di redditi imponibili ed esenti da imposte.

Le leggi svizzere di solito non definiscono definitivamente il concetto di reddito, ma lo descrivono in forma astratta. Pertanto, è spesso difficile per i contribuenti determinare quali introiti sono imponibili. Come regola di base, tutti i redditi una tantum e ricorrenti sono soggetti a tassazione (Art. 16 DBG).

Reddito da attività lavorativa

Sono imponibili tutti i redditi derivanti da lavoro autonomo e dipendente. Come redditi da lavoro dipendente si intendono tutti gli introiti derivanti da rapporti di lavoro di diritto privato o pubblico, inclusi tutti i redditi accessorii. Oltre al salario base, sono imponibili anche compensi come provvigioni, indennità o mance (Art. 17 DBG). I redditi da lavoro autonomo includono, oltre ai guadagni effettivi dall'attività, anche le plusvalenze dalla cessione, valorizzazione o valorizzazione di beni aziendali e il trasferimento di beni aziendali al patrimonio privato.

Reddito da patrimonio

Sono soggetti a tassazione anche i redditi derivanti da patrimonio mobile e immobile. I redditi da patrimonio mobile includono in particolare interessi, dividendi, quote di utili e eccedenze di liquidazione (Art. 20 DBG). Come redditi da patrimonio immobile sono imponibili principalmente i guadagni da affitto, locazione o usufrutto, così come il valore locativo degli immobili (Art. 21 DBG).

Reddito da previdenza

Sono altresì imponibili i redditi da previdenza per anzianità, superstiti e invalidità, da enti di previdenza professionale, in particolare casse pensioni, e da forme riconosciute di previdenza legata (Pilastro 3).

Altre fonti di reddito

Sotto il termine generale di altri redditi sono infine inclusi tutti gli introiti che sostituiscono il reddito da lavoro (redditi di sostituzione) così come pagamenti compensativi una tantum e ricorrenti a causa di morte e di svantaggi fisici o sanitari permanenti. Sono soggetti a tassazione anche compensi per la cessazione di un'attività così come per la non esercizio di un'attività o di un diritto. Infine, anche i contributi di mantenimento sono imponibili (Art. 23 DBG).

Per facilitare la valutazione di quali redditi sono soggetti a tassazione, il legislatore ha definito i redditi esclusi dall'imposta sul reddito (Art. 24 DBG).

Fonte: Conferenza fiscale svizzera (SSK): Breve panoramica sull'imposta sul reddito delle persone fisiche (febbraio 2021), pag. 3f.

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