Detrazione nella tassazione dei guadagni di liquidazione
Un agricoltore di oltre 55 anni affronta una complessa disputa fiscale dopo la cessazione dell'attività fino alla Corte Federale.

Quando un lavoratore autonomo cessa la sua attività lavorativa, beneficia della tassazione privilegiata sui guadagni da liquidazione. Gli investimenti nella previdenza professionale ed età avanzata possono essere detratti dal guadagno da liquidazione. Un caso è arrivato fino alla Corte Federale.
Un agricoltore autonomo di oltre 55 anni nel 2011 ha cessato la sua attività lavorativa e per questa ragione ha venduto uno dei suoi terreni, mentre un altro lo ha trasferito nel suo patrimonio privato. L'ufficio delle imposte competente ha valutato nello stesso anno il guadagno da liquidazione privilegiata a 2'156'733 Fr. Nel 2015 il contribuente ha presentato un ricorso. Egli riteneva che invece della tassazione da liquidazione dovesse essere applicata la tassazione sulla plusvalenza immobiliare. Tuttavia, trattandosi di terreno edificabile e zona mista, l'applicazione dell'imposta sul reddito era corretta. Il contribuente ha però portato il caso al Tribunale Amministrativo Speciale del Cantone Argovia con la motivazione che il calcolo dell'imposta non conteneva istruzioni per l'eventuale ricorso. Inoltre lamentava che la commissione tributaria non aveva considerato le sue richieste. Il reclamo è stato respinto. Il Tribunale Amministrativo del Cantone Argovia ha condiviso questa decisione. Nel maggio 2017 l'ex agricoltore ha presentato un reclamo contro la decisione del Tribunale Amministrativo alla Corte Federale, chiedendo in primo luogo di stabilire che non ci fosse stata alcuna valutazione e, in secondo luogo, che la fattura fosse corretta.
Il fatto che l'agricoltore fosse rappresentato da un non giurista è stato a suo svantaggio: la Corte Federale ha respinto entrambe le richieste come infondate. Ha particolarmente enfatizzato la correttezza dei calcoli della commissione fiscale.
La legge offre, in caso di cessazione di un'attività come quella in oggetto, al contribuente lavoratore autonomo la tassazione privilegiata del guadagno da liquidazione. Questa è prevista dall'Art. 37b DBG. Questo guadagno proviene dalle riserve nascoste degli ultimi due anni prima della cessazione dell'attività. Se ci sono lacune nella copertura della previdenza professionale, gli anni di contribuzione mancanti possono essere acquistati e detratti dal guadagno da liquidazione.
Nel caso in questione, tuttavia, non era possibile considerare un acquisto fittizio. Questo sarebbe stato tassato con un quinto della tariffa secondo l'Art. 36 DBG. Ma, essendo mancante, l'intero guadagno da liquidazione è soggetto alla tassazione, che corrisponde a un quinto di tale importo.
Il ricorso è stato respinto dalla Corte Federale. Poiché si trattava di un reclamo chiaramente infondato, la Corte ha potuto decidere il caso con una composizione di tre membri.
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