Compensazione di un'accantonamento fiscale formato d'ufficio

Una società immobiliare ha lottato senza successo davanti al Tribunale federale contro lo scioglimento di una riserva per le imposte federali dirette, ciò ha creato chiarezza legale.

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2018
Compensazione di un'accantonamento fiscale formato d'ufficio
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Le riserve sono ammesse per obbligazioni esistenti nell'anno fiscale, la cui entità è ancora indeterminata. Ad esempio, le tasse, che al momento della valutazione non sono state ancora valutate. Le riserve precedenti, che non sono più giustificate, vengono aggiunte al reddito imponibile. Ciò riguarda anche le riserve fiscali formate d'ufficio.

Il 1 maggio 2017, la Corte Federale ha deciso su un caso già giudicato dal Tribunale amministrativo del Cantone di Svitto. Una società immobiliare è stata valutata dall'amministrazione del Cantone di Svitto per l'imposta federale diretta 2012 con un utile netto di 5'611'900 Fr. A differenza della società immobiliare nella sua dichiarazione dei redditi, ha effettuato una diversa ripartizione fiscale intercantonale. Ciò ha portato a imposte più elevate sui guadagni immobiliari nel Cantone di Berna, motivo per cui l'amministrazione ha immediatamente formato una riserva di 600'000 Fr. per questo. A causa di un reclamo del contribuente, la ripartizione fiscale intercantonale è stata modificata e si è rinunciato alla riserva fiscale aggiuntiva per le imposte statali e comunali. Tuttavia, non è stata presentata alcuna opposizione alla valutazione per l'imposta federale diretta 2012, quindi è diventata effettiva. Per l'anno fiscale 2013, la riserva di 600'000 Fr. per l'imposta federale diretta è stata nuovamente sciolta e la società immobiliare è stata valutata con un utile netto di 1'138'900 Fr., poiché la riserva di 600'000 Fr. non era più giustificata e quindi è entrata nel profitto. I contribuenti hanno chiesto alla Corte Federale che lo scioglimento della riserva non fosse giustificato e che l'utile netto dovesse quindi essere fissato a 538'900 Fr.

Tuttavia, la Corte Federale ha respinto il ricorso. Non esiste un diritto al mantenimento di una riserva se l'autorità fiscale negli anni precedenti ha rinunciato al suo accantonamento o l'ha concesso ingiustamente. L'amministrazione fiscale non ha anche violato il principio di affidamento, poiché lo scioglimento di una riserva formata dall'amministrazione fiscale nel procedimento di valutazione è ammissibile anche se la riserva in origine non era giustificata e quindi avrebbe dovuto essere tassata già al momento della sua formazione. Inoltre, il ricorrente avrebbe potuto opporsi alla riserva fiscale concessa ingiustamente mediante reclamo, cosa che tuttavia non ha fatto. Il tribunale ha inoltre sottolineato che tutte le riserve concesse negli anni precedenti che riducono il profitto devono essere aggiunte al reddito imponibile. Ciò include anche - come nel caso in questione - le riserve formate d'ufficio e non solo quelle descritte nell'articolo 63 comma 2 DBG registrate dal contribuente a carico del conto economico.

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