Autodenuncia impunita e tassazione semplificata degli eredi – Parte 3: L'autodenuncia impunita
Dalla crisi finanziaria del 2007/2008, le autorità svizzere hanno intensificato la lotta contro i reati fiscali, dove la dichiarazione spontanea senza sanzioni è fondamentale.

Negli ultimi anni, in particolare da quando è scoppiata la crisi finanziaria del 2007/2008, si è notevolmente intensificata la lotta contro la frode fiscale e l'evasione fiscale. L'attenzione è concentrata non solo sulla prevenzione di futuri reati fiscali. In Svizzera, la denuncia volontaria senza penalità e la tassazione semplificata degli eredi forniscono un incentivo a regolarizzare entrate e patrimoni finora non dichiarati. Findea spiega questi concetti in una serie di quattro articoli. Questo terzo articolo è dedicato alla denuncia volontaria senza penalità.
Come è stato spiegato nel secondo articolo, la denuncia volontaria senza penalità è possibile solo per l'imposta federale diretta nonché per le imposte sul reddito e sul patrimonio dei cantoni e dei comuni. Come suggerisce il nome, consiste in una autodenuncia da parte di una persona che ha evaso le tasse. Con le nuove regole in vigore dal gennaio 2010, ogni persona può presentare una autodenuncia una volta senza che ciò comporti una punizione. Tuttavia, deve pagare le imposte arretrate per fino a dieci periodi fiscali precedenti, oltre agli interessi di mora corrispondenti.
Questa opzione però non è sempre possibile. È vincolata a tre condizioni secondo l'Art. 175 comma 3 DBG e Art. 56 comma 1bis StHG:
- L'evasione non deve essere già nota alle autorità
- La persona deve assistere l'amministrazione nell'imposizione delle imposte arretrate senza riserve; e
- Deve impegnarsi seriamente a pagare l'imposta dovuta.
Le persone che incitano intenzionalmente all'evasione fiscale, forniscono assistenza o come rappresentanti del contribuente provocano un'evasione fiscale o partecipano a tale iniziativa, possono anch'esse presentare una denuncia volontaria senza penalità una sola volta. Devono soddisfare solo la 1ª e la 2ª condizione. Questo è regolato dall'Art. 177 comma 3 DBG e Art. 56 comma 3bis StHG.
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