Aliquote dei contributi AVS/AI/IPG - Modifiche dal 01.01.2016

Dal 2016 la Svizzera riduce la tariffa del contributo EO, alleggerisce i datori di lavoro e i lavoratori e garantisce ai prestatori di servizio civile un'indennità finanziaria.

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Aliquote dei contributi AVS/AI/IPG - Modifiche dal 01.01.2016
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Dal 1° gennaio 2016, la percentuale di contributo alla Ordinanza sull'Indennità per Perdita di Guadagno (EO) scende dal 0,5% al 0,45%. Lavoratori e datori di lavoro pagheranno in futuro tassi di contribuzione all'AVS/AI/EO pari al 5,125% ciascuno. Per i lavoratori autonomi, questa percentuale ammonta al 9,65%.

Ordinanza sull'Indennità per Perdita di Guadagno e indennità per perdita di reddito

Le persone che prestano servizio retribuito nell'Esercito svizzero, nella protezione civile o nel servizio civile vengono compensate finanziariamente dalla EO per la loro perdita di guadagno. I lavoratori ricevono un'indennità di base dell'80% del reddito medio pre-servizio, ma non oltre CHF 245.- al giorno.

Tassi di contribuzione per datori di lavoro e lavoratori

Dal 1° gennaio, la percentuale di contributo all'EO scende da 0,5% a 0,45% del salario lordo. Pertanto, datori di lavoro e lavoratori pagheranno in futuro 0,225% ciascuno all'EO. Le percentuali per l'AVS e la AI rimangono stabili rispettivamente all'8,4% e 1,4%. Il nuovo tasso di contribuzione AVS/AI/EO quindi ammonta complessivamente al 10,25% del salario lordo.

Tasso di contribuzione per i lavoratori autonomi

I lavoratori autonomi pagano per l'AVS il 7,8% del loro reddito da lavoro. I tassi di contribuzione per la AI e l'EO sono quelli degli impiegati non autonomi. Complessivamente, quindi, i lavoratori autonomi ora pagano un tasso di contribuzione AVS/AI/EO del 9,65%. Se il reddito annuale da lavoro è inferiore a CHF 56.400, è applicato un tasso di contribuzione ridotto.

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