Steuervorlage 17 – Parte 6: Agevolazioni facoltative sulla tassa di capitale, rivelazione delle riserve nascoste, adeguamenti nella transposizione ed estensione del credito d'imposta forfettario
Nella nostra considerazione finale della riforma fiscale 17, esaminiamo le misure meno centrali ma conseguenziali del Consiglio federale.

Dopo avervi presentato le principali misure del Progetto Fiscale 17 nei nostri ultimi articoli, oggi concludiamo la serie con le ulteriori misure che, secondo il Consiglio federale, non sono centrali.
Agevolazioni facoltative sulla tassa di capitale
Anche con la normativa attuale, i Cantoni possono accreditare la tassa sul reddito sulle imprese alla tassa sul capitale. Di conseguenza, in questi Cantoni la tassa sul capitale non è dovuta se le aziende hanno già pagato sufficiente tassa sul reddito. Con la nuova regolamentazione nella PF17, anche il capitale proprio investito in partecipazioni e brevetti può essere alleggerito.
Rivelazione di riserve latenti
Le cosiddette riserve latenti si formano a causa di una sottovalutazione delle attività o una sovravalutazione delle passività. Non sono visibili nel bilancio di un'azienda e fungono da riserva in tempi difficili. Se rivelate in caso di necessità, vengono considerate come reddito imponibile. Attualmente, la rivelazione di riserve latenti da parte di aziende che si trasferiscono all'estero è tassata, poiché hanno generato tale profitto durante il loro periodo nel paese. Con il Progetto Fiscale 17, le riserve latenti rivelate all'arrivo non saranno tassate, in quanto l'azienda non era soggetta a tassazione in Svizzera al momento del loro guadagno. Inoltre, le riserve latenti delle ex società di status dovrebbero essere tassate separatamente nei primi cinque anni per prevenire una doppia imposizione. La determinazione dell'imposta è a discrezione dei Cantoni.
Adeguamenti nella transposizione
Si parla di transposizione, o "vendita a se stessi", quando una persona fisica vende partecipazioni in un'impresa di cui detiene almeno il 50% e il ricavato dalla vendita supera il valore nominale delle partecipazioni trasferite. Questo viene considerato come evasione fiscale. Fino ad ora, era necessario vendere almeno il 5% di una partecipazione. La nuova proposta vuole eliminare questa soglia minima.
Estensione del credito d'imposta forfettario
Con il credito d'imposta forfettario, il legislatore tiene conto delle tasse alla fonte straniere che vengono accreditate. Con la PF17, anche gli stabilimenti domestici di aziende straniere, che sono soggetti all'imposta ordinaria sul reddito, potranno richiedere il credito d'imposta forfettario per i redditi provenienti da un terzo stato che sono gravati da tasse alla fonte non rimborsabili, a certe condizioni.
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