Revisione ordinaria - Indipendenza dell'organo di revisione

L'indipendenza dell'organo di revisione è essenziale per una revisione ordinaria oggettiva secondo l'art. 728 CO.

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2013
Revisione ordinaria - Indipendenza dell'organo di revisione
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Nella revisione ordinaria, l'indipendenza dell'organo di revisione è un punto importante per consentire di formulare un giudizio di revisione oggettivo. L'indipendenza non deve essere compromessa né di fatto né in apparenza.

Indipendenza dell'organo di revisione

La legge prevede nell'Art. 728 OR una serie di disposizioni per garantire l'indipendenza dell'organo di revisione durante la revisione ordinaria. Non sono compatibili con l'indipendenza, tra l'altro, le seguenti situazioni:

  • L'appartenenza al consiglio di amministrazione, un'altra funzione decisionale o un rapporto di lavoro con la società sottoposta a verifica
  • Una partecipazione diretta o indiretta al capitale azionario o un credito o debito significativo
  • Una stretta relazione del revisore principale con un membro del consiglio di amministrazione, con un'altra persona con potere decisionale o con un azionista significativo
  • La partecipazione alla tenuta dei libri contabili
  • L'accettazione di un incarico che potrebbe portare a una dipendenza economica
  • La conclusione di un contratto a condizioni non conformi al mercato
  • L'accettazione di regali di valore o vantaggi particolari

Parti delle disposizioni sopra menzionate si applicano anche ai dipendenti della società di revisione che non sono coinvolti nella revisione. La legge impone, in relazione alla revisione ordinaria, elevate esigenze rispetto all'indipendenza dell'organo di revisione.

Requisiti minori nella revisione limitata

Nella revisione limitata, i requisiti per l'indipendenza dell'organo di revisione sono significativamente inferiori rispetto alla revisione ordinaria. Sebbene l'Art. 729 OR prescriva che l'organo di revisione debba essere indipendente e formulare un giudizio di revisione oggettivo, ad esempio la partecipazione alla tenuta dei libri contabili e la fornitura di altri servizi alla società sottoposta a verifica sono ammessi. Questo permesso è limitato dal fatto che devono essere adottate misure nel caso esista il rischio di revisione del proprio lavoro.

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