Omissione della tenuta della contabilità da un punto di vista penale

Le violazioni dell'obbligo legale di tenuta dei libri contabili possono essere punite con fino a tre anni di reclusione o una multa.

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2012
Omissione della tenuta della contabilità da un punto di vista penale
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Se il dovere imposto di tenuta e conservazione corretta dei libri contabili è violato, la persona colpevole può essere punita con una pena detentiva fino a tre anni o una multa.

Secondo il codice penale 166, il debitore che viola il dovere legale di tenuta e conservazione corretta dei libri contabili o di redazione di un bilancio, tale che la sua situazione patrimoniale non sia chiara o lo sia solo in parte, qualora su di lui sia stato dichiarato il fallimento o in una procedura di pignoramento secondo il codice 43 SCHKG gli sia stato emesso un titolo di perdita, viene punito con una pena detentiva fino a tre anni o una multa.

Come colpevole a norma del codice penale 166 si considera solo il debitore. Pertanto, ad esempio, non sono inclusi i membri dell'organo di revisione. Il debitore deve inoltre essere soggetto a fallimento. Questo è già evidente dalla condizione obiettiva di punibilità, che richiede che sul debitore sia stato dichiarato il fallimento o, in via eccezionale, sia stato emesso un titolo di perdita a seguito di un pignoramento secondo l'articolo 43 SCHKG. Il colpevole deve inoltre essere obbligato alla tenuta dei libri. Questo è il caso, fra gli altri, del proprietario di un'impresa individuale che deve registrarsi nel registro di commercio. Il comportamento rilevante ai fini del reato include la violazione del dovere di tenuta dei libri. Una violazione si verifica quando la contabilità viene omessa del tutto, è incompleta, difettosa o altrimenti non correttamente effettuata. È rilevante l'ordinamento sui libri commerciali (GeBüV). Inoltre, la violazione può anche consistere in una violazione dell'articolo 926 OR (obbligo di conservazione dei libri contabili). In taluni casi, la non conservazione delle corrispondenze commerciali può essere punita solo ai sensi dell'articolo 325 del codice penale.

Raccogliere e conservare ricevute e documenti da soli non sono sufficienti per una corretta tenuta dei libri. Il debitore deve “continuamente fare registrazioni sistematiche, complete e chiare dei movimenti commerciali, in modo tale che in ogni momento, semplicemente tirando il bilancio, si possa determinare la situazione patrimoniale dell'impresa” (BGE 77 IV 166).

La cattiva o addirittura omessa tenuta dei libri deve sempre comportare che la situazione patrimoniale del debitore non sia completamente o per nulla chiara. Il colpevole deve agire con dolo, cioè con conoscenza e volontà, in relazione alla violazione del dovere di tenuta dei libri e alla conseguente insufficiente comprensione della situazione finanziaria e all'occultamento della situazione patrimoniale.

Se la contabilità è tenuta completamente, ma intenzionalmente falsa, il colpevole si rende responsabile esclusivamente secondo la disposizione penale più severa sulla falsificazione di documenti (codice penale 251).

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