Nuovi obblighi di divulgazione per maggiore trasparenza nel settore delle materie prime

Dal 2021, le aziende svizzere del settore delle materie prime devono rendere pubbliche le elevate pagamenti a enti statali per promuovere trasparenza e responsabilità.

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Nuovi obblighi di divulgazione per maggiore trasparenza nel settore delle materie prime
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Dal 1 gennaio 2021, le aziende svizzere che estraggono materie prime devono rivelare i pagamenti a enti statali superiori a 100'000 franchi per esercizio finanziario. Le nuove disposizioni del diritto delle obbligazioni mirano a creare maggiore trasparenza nel settore delle materie prime e a spingere le aziende ad agire responsabilmente.

All'inizio di quest'anno sono entrate in vigore le disposizioni di divulgazione decise con la revisione del diritto azionario per le aziende del settore delle materie prime. Lo scopo delle norme è aumentare la trasparenza nel settore delle materie prime e incentivare le aziende nell'estrazione di materie prime ad agire responsabilmente.

Divulgazione di pagamenti a enti statali

Le aziende soggette alle norme di trasparenza devono redigere un rapporto pubblico e accessibile elettronicamente sui pagamenti a enti statali entro sei mesi dalla fine dell'esercizio finanziario. Sono soggetti all'obbligo di divulgazione tutti i pagamenti a enti statali che singolarmente o complessivamente superano i 100'000 franchi per esercizio. Gli enti statali includono non solo le autorità nazionali, regionali e comunali, ma anche dipartimenti e aziende da esse controllate. Devono essere documentati, tra l'altro, pagamenti per diritti di produzione, canoni di utilizzo e pagamenti per il miglioramento dell'infrastruttura.

Il Consiglio Federale può estendere gli obblighi

Le nuove norme sulla divulgazione mirano principalmente ad aumentare la trasparenza nel settore delle materie prime. Tuttavia, poiché al momento sono coperte solo le aziende che estraggono materie prime, l'ambito di applicazione delle disposizioni è ancora relativamente limitato. Tuttavia, l'articolo 964f OR conferisce al Consiglio Federale la competenza di estendere gli obblighi di divulgazione a livello internazionale anche alle aziende nel settore del commercio delle materie prime.

Fonte: https://www.bj.admin.ch/bj/de/home/wirtschaft/gesetzgebung/aktienrechtsrevision14.html

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