Le riserve generali

Le società per azioni sono obbligate per legge, secondo l'articolo 671 del Codice delle Obbligazioni, a costituire riserve generali che coprano almeno il 20% del capitale azionario.

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2017
Le riserve generali
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La legge impone alle società per azioni di formare diverse riserve. Una di queste categorie sono le riserve generali. Queste devono essere accumulate fino a quando non coprono almeno il 20% del capitale azionario versato. In certi casi, devono essere effettuati ulteriori accantonamenti alle riserve generali.

Gli accantonamenti

Gli accantonamenti per le riserve generali sono regolati dall'art. 671 OR. Secondo il principio, una società per azioni deve assegnare ogni anno il 5% del suo utile netto alle riserve generali, fino a quando queste non rappresentano il 20% del capitale azionario versato. Se è presente una perdita di bilancio, questa deve essere compensata con l'utile annuo prima della prima assegnazione alle riserve generali. Nei casi in cui la perdita di bilancio è maggiore dell'utile annuo, quindi, non verrà effettuata un'assegnazione alle riserve generali.

Anche dopo aver raggiunto la soglia del 20%, in certi casi sono necessari ulteriori accantonamenti alle riserve generali. Se vengono emesse azioni o buoni di partecipazione e si realizza un sovrapprezzo, cioè un extra ricavo rispetto al valore nominale dopo la detrazione dei costi di emissione, questo deve essere assegnato alle riserve generali. È possibile deviare da questa pratica solo se il sovrapprezzo è utilizzato per ammortamenti o scopi di benessere. Un altro caso per gli accantonamenti alle riserve generali si verifica quando le azioni non sono completamente liberate. Se queste azioni vengono legalmente sottratte all'azionista e successivamente liberate completamente da un altro azionista, il profitto eventuale deve anche essere assegnato alle riserve generali. L'ultima ragione si verifica quando vengono distribuite quote di profitto superiori a un dividendo del 5%. In questo caso, il 10% di queste quote di profitto deve essere assegnato alle riserve silenti.

Utilizzo delle riserve generali

Per l'utilizzo libero delle riserve generali, queste devono coprire oltre il 50% del capitale azionario e di partecipazione. Solo allora l'assemblea generale può disporre liberamente di questa parte delle riserve generali. Tuttavia, se la soglia del 50% non è ancora stata raggiunta, queste riserve possono essere utilizzate solo in due casi. Primo, per coprire una perdita; secondo, per misure che sono adatte a sostenere l'azienda in tempi di cattiva congiuntura economica, per contrastare la disoccupazione o per mitigarne le conseguenze.

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