Differenziazione tra attività lavorativa indipendente e hobby

La frontiera tra hobby e professione determina nel diritto tributario il riconoscimento dei costi, come illustra una sentenza della Corte federale.

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2018
Differenziazione tra attività lavorativa indipendente e hobby
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La distinzione tra attività autonoma di guadagno e hobby è spesso non del tutto evidente. È tuttavia determinante, poiché le conseguenze fiscali della classificazione di un'attività sono diverse. Un criterio di distinzione è la questione della capacità di generare profitto e della ricerca di profitto di un'attività. Tuttavia, ogni caso deve essere valutato individualmente.

Il 3 agosto 2018 la Corte Federale ha emesso una sentenza sul caso 2C_548/2018, in cui la gestione di una fattoria non è stata più classificata dalle autorità fiscali come un'attività autonoma (secondaria), ma come un hobby. Il contribuente, residente nel Cantone Argovia, era impiegato a tempo pieno come meccanico di macchinari dipendente. Oltre a questo, gestiva una fattoria, considerata un'attività autonoma fino al 2011. Per il periodo fiscale 2011, il contribuente ha dichiarato una perdita aziendale di 66'625 CHF. La commissione fiscale competente non ha accettato tale perdita e ha classificato la gestione della fattoria come un hobby, risultando nel trasferimento della proprietà dall'attivo aziendale all'attivo privato. Questo trasferimento ha portato a un guadagno di liquidazione di 81'107 CHF, calcolato a partire dalle ammortizzazioni precedentemente qualificate come commerciali sull'attivo aziendale, meno il contributo all'AVS. Il contribuente ha portato il caso davanti alla Corte federale dopo il rifiuto delle istanze inferiori, chiedendo che la perdita aziendale di 66'625 CHF non fosse compensata e che il guadagno di liquidazione di 81'107 CHF fosse escluso.

La Corte Federale ha confermato il punto di vista dell'istanza precedente, ritenendo che nel caso in questione per il periodo fiscale 2011 si debba parlare di hobby e non di un'attività autonoma, poiché mancano sia l'idoneità al profitto (elemento oggettivo dell'attività autonoma) sia la ricerca di profitto (elemento soggettivo). Inoltre, il contribuente impiegato a tempo pieno non aveva tempo per occuparsi professionalmente dell'azienda agricola. Pertanto, la Corte ha anche negato la possibilità di dedurre la perdita aziendale, poiché non vi era un'attività autonoma. Un presunto flusso di cassa positivo ("cashflow") non cambia questa situazione, poiché per fini fiscali il profitto commerciale rilevante per le persone con attività autonoma è quello segnalato nella dichiarazione dei redditi del 2011 come una perdita.

La richiesta del contribuente di posticipare la tassazione del guadagno di liquidazione è stata altresì respinta. La norma § 23 del Codice fiscale di Argovia presentata dal contribuente, che permetterebbe un rinvio anche in caso di hobby, non è applicabile qui, poiché l'oggetto della disputa è l'imposta federale diretta e non le imposte cantonali e comunali. Anche l'articolo meno generoso 18a DBG, che prevede la possibilità di un rinvio fiscale nella trasferimento di una proprietà dall'attivo aziendale all'attivo privato, non può essere utilizzato poiché viene considerato solo su richiesta del contribuente, che non aveva espressamente fatto tale richiesta.

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