Il Consiglio federale lascia verificare se nel diritto delle revisioni esiste la necessità di intervenire.
Il Consiglio federale accoglie un rapporto di esperti sul diritto di revisione, non vede un'esigenza urgente di intervento, ma ordina ispezioni dettagliate di alcuni aspetti.
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Il Consiglio Federale ha preso atto di un rapporto di esperti esterni all'amministrazione riguardo al diritto di revisione e alla vigilanza delle revisioni. Da questo non emerge una necessità fondamentale di intervento, tuttavia il Consiglio Federale ha deciso di esaminare più approfonditamente certi aspetti.
Il rapporto degli esperti, redatto esternamente all'amministrazione, conferma che attualmente non vi è una necessità di intervento fondamentale nel diritto di revisione e di sorveglianza delle revisioni. Inoltre, il diritto vigente è considerato adeguato dalla vasta pubblica. Il Consiglio Federale ha preso atto di questo rapporto e ha deciso di far esaminare più dettagliatamente alcune raccomandazioni degli esperti. Questo incarico sarà assunto dal Dipartimento Federale di Giustizia e Polizia (DFGP) insieme ad altri uffici federali. In particolare sono sette gli aspetti che saranno sottoposti a un esame approfondito:
- l'ampiezza con cui l'organo di revisione deve esaminare l'elenco dei soci cooperativi
- se nelle società quotate in borsa, dove l'organo di revisione finora doveva solo verificare l'esistenza di un sistema di controllo interno (SCI), in futuro dovrà anche valutare l'efficacia dello SCI. Inoltre, si indagherà se nelle altre società soggette a revisione ordinaria debba essere eliminato l'obbligo di verificare la presenza di un SCI
- il collegamento dell'obbligo per le cooperative di redigere un bilancio secondo uno standard riconosciuto in base al numero di soci cooperativi
- cosa sia precisamente compreso nella definizione di "società di interesse pubblico" e la sua applicazione agli investimenti collettivi di capitale
- l'importo della soglia secondo la legge sulla sorveglianza della revisione (RSR), che limita gli onorari dell'organo di revisione per ogni azienda esaminata
- la disposizione penale secondo l'articolo 40 comma 1 lettera ater della RSR
- se per l'ammissione e il controllo di un organo di revisione che esamina un ente di previdenza, l'Autorità Federale di Sorveglianza delle Revisioni debba continuare a essere l'unica autorità competente, o se sarebbe desiderabile una soluzione simile a quella in vigore per l'AVS.
Se l'esame dovesse dimostrare che un adeguamento del diritto attuale è indicato, ciò potrebbe essere incluso nelle future modifiche. Ulteriori informazioni sono disponibili qui.
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