La considerazione legale del Bitcoin - Parte 5: Normative sulla divulgazione
Scoprite come avviene il trattamento contabile e la divulgazione dei Bitcoin secondo le normative giuridiche svizzere.
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Per i Bitcoin è richiesta una contabilizzazione. A seconda dello scopo di utilizzo, i Bitcoin sono dichiarati in modi diversi nel bilancio. Questo ha un impatto diretto sulla loro valutazione. In questo quinto contributo vengono trattate le norme di divulgazione.
Come hanno dimostrato il terzo e il quarto contributo, il trattamento dei Bitcoin nel bilancio annuale dipende dal rispettivo scopo di utilizzo. Pertanto, secondo l'art. 959c cpv. 1 n. 1 CO, deve essere spiegato in appendice quali principi vengono utilizzati nel trattamento.Art. 959c cpv.1 n. 2 CO obbliga inoltre a fornire in appendice informazioni, dettagli e spiegazioni sulle voci del bilancio e del conto economico. Se un'impresa dispone di consistenti riserve di Bitcoin, è obbligata dall'art. 959a cpv. 3 CO in combinato disposto con l'Art. 958c cpv. 1 n. 1 CO a dichiarare separatamente queste riserve. Dato che i Bitcoin sono completamente regolati in modo decentralizzato e il loro prezzo dipende esclusivamente dall'offerta e dalla domanda, sono soggetti a significative fluttuazioni di valore. Ciò rende necessario che una tale relativizzazione dei valori contabili secondo la valutazione al giorno di riferimento sia necessaria, che solo una divulgazione può creare la necessaria chiarezza nel bilancio.
Se la valutazione dei Bitcoin avviene al prezzo di mercato osservabile (cfr. parte 4), secondo l'art. 960b cpv. 1 CO, si deve richiamare l'attenzione su questa valutazione in appendice. Se si sceglie questo metodo di valutazione per la creazione di una riserva di fluttuazione, come previsto dall'art. 960b cpv. 2 CO, questa deve essere elencata separatamente nel bilancio o in appendice.
Se dopo la data del bilancio, ma prima dell'approvazione del bilancio annuale, ci sono significative svalutazioni, si dovrebbe considerare se non si desidera divulgare gli effetti finanziari, come previsto dall'art. 959c cpv. 2 n. 13 CO.
Ulteriori informazioni possono essere trovate qui.
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