Circolare numero 43 – Parte 2: Basi giuridiche

Scopri come la circolare n. 43 regola nuovamente il trattamento fiscale dei redditi nel settore della cultura, dello sport e della scienza, basandosi sugli articoli del DBG.

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2018
Circolare numero 43 – Parte 2: Basi giuridiche
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Il circolare n. 43, entrato in vigore il 26 febbraio 2018, sulla trattazione fiscale di premi, omaggi, riconoscimenti, borse di studio e contributi nel settore culturale, sportivo e scientifico, è particolarmente rilevante rispetto a due articoli del DBG.

Il Legge federale sulla imposta diretta federale (DBG) non si esprime direttamente sulla trattazione fiscale di premi, omaggi, riconoscimenti, borse di studio e contributi nel settore culturale, sportivo e scientifico. Tuttavia, il DBG si basa sul principio dell'imposizione del reddito complessivo. Questo principio è sancito all'Art. 16 comma 1 DBG, secondo cui tutti i redditi ricorrenti e una tantum sono soggetti all'imposta diretta federale. Ci sono tuttavia delle eccezioni, come stabilite all'Art. 24 DBG. Relativamente al circolare n. 43, sono particolarmente rilevanti le eccezioni secondo l'Art. 24 lett. a e d DBG. Sotto la lett. a, il trasferimento di beni a titolo di donazione è esentato dall'imposta diretta federale. Tuttavia, l'imposta cantonale sulle donazioni potrebbe comunque applicarsi. La lett. d dichiara le sovvenzioni da fondi pubblici o privati come esenti da tasse.

La giurisprudenza consolidata del Tribunale federale stabilisce che l'interpretazione delle eccezioni elencate nell'Art. 24 DBG deve essere restrittiva. Se un contributo può essere classificato sotto l'Art. 24 lett. a e d DBG, deve quindi essere deciso caso per caso e dipende da tutte le circostanze. I criteri utilizzati per questa valutazione sono trattati nella parte 3.

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