Adattamento della supervisione delle revisioni su imprese straniere.
Il Parlamento Svizzero e il Consiglio Federale adeguano la supervisione da parte della RAB sulle società di revisione estere, limitando però la loro competenza alle obbligazioni quotate.

Il Consiglio Nazionale e il Consiglio degli Stati hanno deciso di adeguare la competenza dell'Autorità Federale di Vigilanza sui Revisori (RAB) per la supervisione delle società di revisione estere. Ciò ha comportato una riduzione della competenza, che tuttavia non dovrebbe influire sulla protezione degli investitori.
Per garantire la protezione degli investitori nel mercato dei capitali svizzero, l'efficacia della legge sulla supervisione della revisione si estende anche all'estero. Pertanto, l'Autorità Federale di Vigilanza sui Revisori non sovrintende solo le società di revisione nazionali. Anche le società di revisione estere sono soggette alla RAB, se esaminano aziende straniere che emettono titoli partecipativi o obbligazioni sul mercato dei capitali locale.
Esistono tuttavia due eccezioni a questa disposizione. La prima è che la società di revisione estera sia sotto l'autorità di vigilanza straniera riconosciuta dal Consiglio Federale. La seconda è che le obbligazioni emesse siano garantite da una società il cui organo di revisione è a sua volta sottoposto a un'autorità di vigilanza straniera riconosciuta.
Di recente, la competenza della RAB è stata ulteriormente ridotta. Il Parlamento e il Consiglio Federale hanno deciso di apportare alcune modifiche. La più importante è che d'ora in poi la competenza della RAB si estenderà solo alle obbligazioni quotate. Per le obbligazioni non quotate, la RAB non sarà più competente.
La protezione degli investitori continuerà ad essere garantita, soprattutto tramite l'obbligo di informazione. Gli investitori devono essere informati in ogni caso che l'organo di revisione non è sottoposto a sorveglianza statale. Inoltre, il Consiglio Federale, su proposta della RAB, ha riconosciuto 16 ulteriori autorità estere come equivalenti alla Svizzera. Complessivamente, ora 48 autorità di vigilanza estere sono classificate come equivalenti alla RAB. Le modifiche sono entrate in vigore il 1° ottobre 2017. Ulteriori informazioni sono disponibili qui.
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